Cos'è l'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI)
L'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI), istituito dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, è una prestazione previdenziale erogata dall'INPS ai lavoratori assicurati la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo (cioè con una riduzione di almeno il 66,67%) a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Attenzione: è cosa diversa dalla pensione di inabilità civile (che è assistenziale ed è trattata nella pagina Invalidità civile). L'AOI è invece contributiva: presuppone il versamento di contributi previdenziali.
Requisiti per l'AOI
| Requisito sanitario | Riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore a meno di un terzo (cioè almeno 2/3 di riduzione) |
|---|---|
| Requisito contributivo | Almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda |
| Requisiti anagrafici | 18-67 anni |
| Cittadinanza | Italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno |
| Limite di reddito | Nessuno |
Riferimenti normativi aggiornati a settembre 2026
Importo dell'assegno
L'importo dell'AOI non è fisso: viene calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati dal lavoratore, secondo il sistema di calcolo (retributivo, misto o contributivo) applicabile alla sua posizione. Per questo motivo l'importo varia da caso a caso, e va determinato con un conteggio previdenziale specifico sulla posizione contributiva.
Durata e revisione
L'AOI viene riconosciuto per un periodo di 3 anni, rinnovabile su domanda dell'interessato. Dopo tre riconoscimenti consecutivi triennali (quindi dopo 9 anni), l'assegno è confermato automaticamente, senza necessità di presentare ulteriori domande di rinnovo; restano ferme le verifiche dell'INPS sulla permanenza dei requisiti sanitari. Al compimento dei 67 anni si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia (se sussistono i requisiti contributivi).
Compatibilità con altre prestazioni
- Compatibile con l'attività lavorativa, anche a tempo pieno — l'AOI presuppone una capacità lavorativa residua
- Compatibile con il riconoscimento dell'invalidità civile al 100%
- Compatibile con l'indennità di accompagnamento (che è assistenziale)
- In caso di svolgimento di attività lavorativa, l'importo dell'AOI subisce alcune riduzioni progressive stabilite dalla legge
- Non compatibile con l'indennità di disoccupazione NASpI
Perché viene negato
I motivi più frequenti di rigetto INPS per l'AOI sono: valutazione restrittiva della capacità lavorativa residua da parte della commissione medica (spesso non viene riconosciuta la riduzione dei 2/3 anche in presenza di patologie invalidanti importanti); contestazioni sul requisito contributivo (specialmente per lavoratori con carriera discontinua); errata classificazione delle attività lavorative "confacenti alle attitudini".
Il ricorso avverso il diniego
Contro il diniego dell'AOI ci si rivolge al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con l'istanza di accertamento tecnico preventivo, obbligatoria ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.: il Giudice nomina un medico legale come Consulente Tecnico d'Ufficio, che rivaluta il caso con più tempo e più attenzione rispetto alle commissioni INPS.
Fonti ufficiali
Legge n. 222 del 12 giugno 1984 (istituzione dell'AOI). Requisiti contributivi: art. 4 L. 222/1984. Prestazione erogata dall'INPS come da scheda ufficiale INPS.