Indennità di frequenza: la prestazione per i minori

Prestazione economica mensile riconosciuta dall'INPS ai minori (under 18) con difficoltà persistenti, legata alla frequentazione periodica di scuole di ogni ordine e grado o di centri terapeutici di tipo riabilitativo. Viene concessa per 9 mensilità (anno scolastico) o per 12 in caso di comprovata frequentazione di centri riabilitativi anche nel periodo estivo.

€ 340,71/mese 9 mensilità (o 12 con centri riabilitativi estivi) · Importo 2026 aggiornato

Cos'è

L'indennità di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289) è una prestazione economica mensile riconosciuta ai minori di 18 anni con:

  • Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute dalla commissione medica INPS
  • Oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 Hz (minori ipoacusici)

La prestazione è legata alla frequentazione periodica di:

  • Scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola materna e asilo nido fino alle scuole superiori)
  • Centri ambulatoriali o diurni, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione
  • Corsi di formazione professionale finalizzati al recupero e all'inserimento

Importo e mensilità 2026

Indennità di frequenza: importo e mensilità 2026
Importo mensile € 340,71
Mensilità di regola 9 (anno scolastico, ottobre-giugno)
Mensilità in caso di centri riabilitativi anche in estate 12 (comprovata frequentazione anche in periodo estivo)
Requisito anagrafico Fino al compimento dei 18 anni
Compatibilità con lavoro dei genitori Il reddito dei genitori non conta

Importi aggiornati a settembre 2026 (Circolare INPS n. 153/2025)

La conferma annuale

Ogni anno bisogna comunicare all'INPS l'effettiva frequenza tramite il modello ICRIC (dichiarazione telematica). In mancanza della conferma annuale, il beneficio viene sospeso.

Incompatibilità

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

  • Qualsiasi forma di ricovero a tempo pieno
  • L'indennità di accompagnamento
  • L'indennità per ciechi civili parziali
  • L'indennità di comunicazione (per i sordi)

Diritto di opzione

In caso di più titoli concorrenti, è sempre possibile optare per il trattamento più favorevole ai sensi dell'art. 3 L. 289/1990.

Il ricorso per i minori

Le commissioni INPS spesso negano l'indennità di frequenza ai minori con:

  • Patologie neuropsichiatriche non gravemente invalidanti
  • Disturbi dello spettro autistico in forma lieve o moderata (senza disabilità intellettiva severa)
  • Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e ADHD
  • Patologie fisiche che non determinano un'invalidità percentuale elevata
  • Ipoacusia che si ritiene compensata da apparecchi acustici

L'istanza di ATP permette di far valutare la situazione reale del bambino da un Consulente Tecnico d'Ufficio (spesso un neuropsichiatra infantile), con molta più attenzione di quella riservata in sede di commissione.

Importante: i tempi per i minori

Per i minori i tempi sono particolarmente rilevanti — la prestazione spetta solo fino al compimento dei 18 anni: per questo è importante non lasciar scadere il termine per il ricorso.

Cosa portare alla valutazione

Per valutare correttamente il caso di un minore servono: certificazione di frequenza scolastica o di centro terapeutico/riabilitativo, diagnosi e referti specialistici aggiornati (neuropsichiatra infantile, logopedista, audiologo secondo il caso), eventuali precedenti verbali INPS. Il reddito dei genitori non è un requisito da verificare in quanto non rileva ai fini della prestazione.

Fonti ufficiali

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (istituzione). Importi 2026 aggiornati dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025. Scheda ufficiale INPS indennità mensile di frequenza.

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